Ai sensi del d.lgs 18/2023, i gestori di reti di distribuzione interna agli edifici (ndr: gli amministratori di condominio o proprietari di immobili con diverse unità abitative) devono attuare quanto prescritto in particolare dall’articolo 9.
In forza di questo dovranno essere posti in essere autocontrolli.
Infatti al primo comma del suddetto articolo è scritto:
Art. 9. Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
1. I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
L’allegato a cui si fa riferimento prescrive i controlli di Legionella e Piombo:
ALLEGATO 1 – Parte D.